Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: rimanenze

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Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

57124
Stato 19 occorrenze
  • 1986
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Rimanenze finali ed esistenze iniziali

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6. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.

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rimanenze e il valore di avviamento.

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3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto dei profitti e

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quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

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2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisioni del costo

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dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che

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8. Le plusvalenze risultanti da rivalutazioni delle rimanenze effettuate fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 1984 in applicazione dei criteri

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3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma

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4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di

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relative alle rimanenze e il valore di avviamento. Le plusvalenze e minusvalenze risultanti dalle situazioni patrimoniali prescritte dall'articolo

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rimanenze finali dell'esercizio stesso. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.

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rimanenze finali di ciascun esercizio al termine del quale sono in corso di esecuzione e come esistenze iniziali dell'esercizio successivo, per il valore

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7. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del

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5. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4 le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al

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, né delle plusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento, iscritte in

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1. Le rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53 la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o

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rimanenze finali e con esclusione della parte delle spese per acquisto di merci destinate alla rivendita che eccede il 75 per cento dei ricavi e della parte

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sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze; c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma

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