Enunciazione di atti non registrati
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Divieti relativi agli atti non registrati
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Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati
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1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa.
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2. La disposizione del comma 1 si applica anche nelle ipotesi di cui all'art. 36, commi 1 e 4, qualora si riferiscano a contratti, già registrati, di
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fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l'ammontare
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ricevere in deposito, né assumere a base dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati.
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né assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati. Il divieto non si applica nei casi di cui
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immobili registrati a norma dell'art. 16 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, deve essere presentata richiesta di
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1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti
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territorio dello Stato, regolarmente registrati, è liquidata dalle stesse parti contraenti ed assolta entro venti giorni mediante versamento del relativo
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successivo. La proprietà ed i diritti reali su immobili o beni mobili registrati si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento
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registrazione dell'atto relativamente agli atti registrati anteriormente al 1° gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno 1985 relativamente agli atti
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