3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni e concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore al 70 per cento
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quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio
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recente; d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di
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