1. Le somme versate alle società in nome collettivo e in accomandita semplice dai loro soci si considerano date a mutuo se dai bilanci allegati alle
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dati a mutuo o redditi diversi.
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2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le
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servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo
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percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito; b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e degli altri
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