2. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della gravità del danno o del pericolo cagionato all'erario e della
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esigere ed una percentuale sui crediti recuperati all’erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi, sulle somme introitate dall’erario per la
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Spetta anche agli aiutanti (art. 169, T. U. n. 1229/59) l’indennità integrativa a carico dell’erario nel caso in cui, con i diritti percepiti al
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Hanno poi diritto ad una indennità integrativa a carico dell’erario (art. 148, T. U. n. 1229/59) nel caso in cui, con la percezione dei diritti, al
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