del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti e degli elementi di cui all'art. 51 in base ai quali è stato determinato.
diritto
enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, al contribuente è attribuito un credito di imposta pari a nove sedicesimi
diritto
mobiliare, è attribuito un credito di imposta pari a un decimo dell'ammontare dei proventi stessi. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 4 e 5
diritto
beni strumentali non sono ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior valore ad essi attribuito.
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dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che
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