3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei
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ammortizzato ai sensi degli articoli 67 e 68 concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa, nell'esercizio in cui avviene la devoluzione.
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3. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da
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, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione è costituito da beni
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