2. L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assolta all'atto
diritto
3. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 competono in aggiunta a quelle previste nell'articolo 12 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa
diritto
5. La detrazione di cui al comma 4 compete in aggiunta a quelle previste nell'articolo 12 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai
diritto
devoluzione, in aggiunta alle quote di ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, quote costanti di ammortamento finanziario.
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3. Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o di suoi familiari o
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familiari, le quote di aggiunta di famiglia e le maggiorazioni di pensioni sostitutive degli assegni familiari.
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