Art. 67.
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1. I soggetti di cui all'art. 67 devono, entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare nei giorni indicati dall'ufficio del registro
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1. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell'art. 67 sono puniti con la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 200 mila
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Art. 67
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4. Si applica la disposizione del comma 9 dell'articolo 67.
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devoluzione, in aggiunta alle quote di ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, quote costanti di ammortamento finanziario.
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ammortizzato ai sensi degli articoli 67 e 68 concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa, nell'esercizio in cui avviene la devoluzione.
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3. I proventi determinati a norma degli articoli 57 e 78 e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 67, agli articoli 69 e 71 e ai
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ragguaglio si effettua anche ai fini delle disposizioni di cui ai commi 2 e 7 dell'articolo 67, agli articoli 69 e 71 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 73.
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a norma dell'articolo 67.
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a 1 milione di lire. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto
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all'articolo 67 e delle spese di cui al comma 7 dello stesso articolo, gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte delle spese
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