Art. 63.
diritto
3. Chi non ottempera alle richieste fatte dagli uffici del registro, ai sensi dell'art. 63, è punito con la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire
diritto
Art. 63
diritto
5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 57, 58, 63, 65 e 78, ai commi 1 e 2
diritto
determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui al commi 1, 2 e 3 dell'articolo 63.
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