Art. 46.
diritto
2. Se la durata dell'atto dipende dalla vita di una persona si applicano le disposizioni dell'art. 46.
diritto
dell'art. 46, assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse.
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Art. 46
diritto
dipendente di cui agli articoli 46 e 47, lettere a) e b), il predetto ammontare viene elevato di lire 360 mila per ogni reddito di lavoro dipendente
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diritti non compresi nel fallimento o nella liquidazione a norma dell'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, restano fermi, in ciascun
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assegni di cui al comma 2 dell'articolo 46; c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui
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