considerano prorogati ed hanno la durata prevista nell'articolo 1 con le seguenti decorrenze: a) dal 1° gennaio 1979, per i contratti stipulati
legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la seguente durata: a) anni 4, i contratti stipulati prima del 31 dicembre 1964; b) anni 5, i
per il restante periodo di durata del contratto, nelle misure seguenti: 1) non superiore al 15 per cento all'anno, per i contratti stipulati
partiti o di sindacati, e quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori, hanno la durata di cui al primo
convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione
regionali che non possono essere utilizzati in alcun caso per altre finalità; 8) i contratti di fornitura non possono essere stipulati con dilazioni di