La controversia è di competenza del conciliatore qualora il canone annuo non superi lire seicentomila; negli altri casi è di competenza del pretore.
L'appello contro la sentenza del conciliatore o del pretore nei processi relativi alle controversie previste negli articoli 30 e 45, si propone
Qualora la causa non rientri nella rispettiva competenza per valore, il pretore o il conciliatore la rimette con ordinanza non impugnabile al giudice
La controversia è di competenza del conciliatore qualora il canone di cui si chiede la determinazione, l'aggiornamento o l'adeguamento non sia
conciliatore ed ai provvedimenti di cui all'articolo 44 sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e
Il pretore o il conciliatore, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda una delle controversie previste negli articoli 30 e