Per il provvedimento di cui al primo comma si adottano, in quanto applicabili, le procedure di cui all'articolo 67.
Per il trasferimento dei beni e del personale si adottano in quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli 65 e 67.
Le regioni adottano gli atti legislativi ed amministrativi necessari per realizzare i trasferimenti di cui ai precedenti commi e per regolare i
dei ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.
dei ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.
Le regioni, con lo stesso provvedimento di cui al comma precedente, adottano disposizioni: a) per il graduale trasferimento ai comuni, perché siano