abitazioni di tipo popolare (A/4); e) 0,50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5); f) 0,70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6); g) 1,40 per le
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all'articolo 6, lettere g), i), k), m), n), della presente legge, e in tutte le materie di competenza dello Stato e collabora con le unità sanitarie locali
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dalle lettere g), k), m) e n). Le modalità della collaborazione delle regioni con l'Istituto superiore di sanità sono disciplinate nell'ambito
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brevettabilità dei farmaci; f) per definire le caratteristiche e disciplinare la immissione in commercio dei farmaci da banco; g) per la regolamentazione
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; g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive; h) all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e
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loro emarginazione; g) la tutela della salute mentale, privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari
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dei contributi assicurativi; g) gli indirizzi ai quali devono riferirsi i piani regionali di cui al successivo articolo 55, ai fini di una coordinata e
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e conservare sostanze alimentari e bevande, nonché degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari; g) gli standards dei
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