La legge regionale individua, nell'ambito della programmazione sanitaria, i presidi e i servizi sanitari ospedalieri ed extra-ospedalieri che, per le
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cura all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi extra-ospedalieri, al fine di garantire la
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al principio dell'integrazione tra le divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, a quello del collegamento tra servizi ospedalieri ed extra
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lavorativo ed extra lavorativo, anche domestico; b) i criteri e le modalità per i collaudi e per le verifiche periodiche dei prodotti di cui alla
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