L'articolo 146 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 146 - Allontanamento dalla residenza familiare. - Il diritto all'assistenza morale
caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ».
, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare