L'articolo 169 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 169 - Alienazione dei beni del fondo. - Se non è stato espressamente consentito
legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori. L'esecuzione sui frutti dei beni del
immobili alienati per lo adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione; 2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento
altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di
piena alienazione (ma allora non si chiamava così, scrivevo disordinatamente pagine su pagine dei ricordi che mi avvelenavano, ed i colleghi mi
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