Art. 186.
L'articolo 186 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 186 - Obblighi gravanti sui beni della comunione. - I beni della comunione
comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186. E' tenuto altresì a