Art. 177.
L'articolo 177 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 177 - 0ggetto della comunione. - Costituiscono oggetto della comunione: a) gli
lettera d) dell'articolo 177 fa parte della comunione ».
dei coniugi. Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi