giudice quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento ».
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L'articolo 122 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 122 - Violenza ed errore. - Il matrimonio può essere impugnato da quello dei
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buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli
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violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.
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