L'articolo 585 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 585 - Successione del coniuge separato. - Il coniuge cui non è stata addebitata la
diritto
L'articolo 548 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 548 - Riserva a favore del coniuge separato. - Il coniuge cui non è stata
diritto
il coniuge del richiedente se questi è separato. Il giudice tutelare può prescrivere norme per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore
diritto
il richedente è unito in matrimonio e non è legalmente separato; 4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o
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