di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli ».
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legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo. Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa
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recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia
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dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse
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stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. Il decreto
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, e delle madri che allattino la propria prole fino ad un anno.
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