L'articolo 120 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 120 - Incapacità di intendere o di volere. - Il matrimonio può essere impugnato da
diritto
L'articolo 317 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 317 - Impedimento di uno dei genitori. - Nel caso di lontananza, di incapacità o
diritto
convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità
diritto