L'articolo 323 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 323 - Atti vietati ai genitori. - I genitori esercenti la potestà sui figli non
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L'articolo 324 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 324 - Usufrutto legale. - I genitori esercenti la potestà hanno in comune
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osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la potestà o del figlio o dei suoi
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capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la potestà
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all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la potestà o del coniuge, se
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potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la
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