L'articolo 585 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 585 - Successione del coniuge separato. - Il coniuge cui non è stata addebitata la
diritto
addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non
diritto
esclusivamente addebitata la separazione personale ai sensi dell'articolo 151, secondo comma, del codice civile, quando vi sia opposizione dell'altro coniuge.
diritto