Art. 162.
diritto
L'articolo 162 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 162 - Forma delle convenzioni matrimoniali. - Le convenzioni matrimoniali debbono
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legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione
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prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni ».
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, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto
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, osservata la forma prevista dall'articolo 162 43 ».
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