Art. 160.
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L'articolo 160 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 160 - Diritti inderogabili. - Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai
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suddetta categoria. Tali unità sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.
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ammessi anche gli assistenti sociali immessi nel ruolo del servizio sociale per i minorenni per effetto del concorso a 160 posti di assistente sociale
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