(Importazione definitiva di prodotti ottenuti, già vincolati alla riesportazione)
All'atto della reimportazione i prodotti risultanti dalle operazioni complementari predette possono essere nuovamente vincolati al regime della
europee il 4 marzo 1969, devono essere vincolati al regime della temporanea importazione e sono sottoposti a tutti gli effetti alle norme degli articoli
equivalente dovuti alla data di accettazione della dichiarazione di temporanea importazione, salvo che non siano vincolati alla procedura esterna del regime di
. 176, già introdotti in deposito doganale o in deposito franco o in punto franco oppure vincolati alla procedura esterna del regime di transito
Sui libretti intestati ad interdetti, o vincolati a favore di minori, i rimborsi sono soggetti alle norme del codice civile.