Per le merci introdotte nei magazzini di proprietà privata deve essere prestata una cauzione corrispondente al complessivo ammontare dei diritti
La garanzia costituita ai sensi dell'art. 33 del Regolamento predetto deve essere prestata per somma indeterminata, qualora non sia costituita da un
La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione da accertamento è prestata, ai sensi dell'art. 141, calcolando l'importo dei diritti in ragione
primi trenta giorni, ed è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi sia prestata idonea cauzione.
Per le merci importate temporaneamente deve essere prestata una cauzione corrispondente all'ammontare dei diritti doganali che sarebbero dovuti in
all'uscita dal territorio doganale, delle quali sia vietata l'esportazione. In questo caso la cauzione sarà prestata in misura da stabilire dalla dogana
La garanzia globale di cui all'art. 30 del regolamento (C.E.E.) n. 542/69 deve essere prestata in relazione alla presunta entità dei diritti e
gli obblighi già imposti al cedente. Nei confronti del cessionario si applicano le disposizioni dell'art. 182; la cauzione eventualmente prestata dal
prestata, oltreché mediante deposito delle somme stesse con le modalità indicate nell'art. 77, mediante deposito di titoli di debito emessi o
marittimo, purché la garanzia prestata dallo speditore sia valida per l'intero percorso e ricorra altresì una delle seguenti condizioni: a) si tratti di
doganale diversa dalla importazione definitiva o dall'esportazione definitiva, sarà prestata cauzione per l'intero ammontare dei diritti ai quali le merci