(Zona di vigilanza doganale marittima)
(Trasporto effettuato in parte per via marittima)
(Esercizio della vigilanza nella zona marittima)
(Uscita di merci dal territorio doganale per via marittima ed aerea)
Qualora la nave sia messa sotto sorveglianza sanitaria, secondo le disposizioni di sanità marittima, il capitano deve dichiararlo verbalmente agli
Entro la zona di vigilanza doganale marittima i capitani delle navi dirette ad un porto dello Stato devono essere muniti del « manifesto del carico
nazionale o che vengono effettuati per via marittima da un porto nazionale ad un altro porto nazionale.
, autostrade, porti, aeroporti, magazzini generali e depositi franchi nonché le società italiane a partecipazione statale per la navigazione marittima ed aerea.
Le merci spedite all'estero per via marittima ed aerea si considerano uscite dal territorio doganale salvo prova contraria, nel momento dell'imbarco
E' vietato ai capitani di far partire la nave dal porto o dalla rada senza il permesso scritto della dogana e dell'autorità marittima del porto, le
il trasporto e il deposito delle merci estere sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale. Lungo la frontiera marittima tale
Nella zona di vigilanza doganale marittima, i militari della guardia di finanza possono recarsi a bordo delle navi di stazza netta non superiore a
Le merci arrivate per via diversa da quella marittima devono ricevere una destinazione doganale od essere rispedite fuori del territorio doganale
straniere adibite alla navigazione marittima di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate e che sono destinati a dotazioni di bordo delle navi
Organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri per la sicurezza della navigazione marittima - Stazioni radioelettriche ad uso militare
I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti all'autorità marittima portuale dalla società concessionaria, dall'armatore, dal
L'autorità marittima portuale ha facoltà di procedere alla chiusura a chiave ed al suggellamento delle porte di accesso agli impianti
In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche a bordo delle navi destinate alla pesca marittima, si applicano
Le navi destinate alla pesca marittima di stazza lorda non inferiore a 30 tonnellate devono essere munite, salvo che non siano già dotate di impianto
marittima più vicina.
Le navi destinate alla pesca marittima di stazza lorda non inferiore a 1600 tonnellate e che compiono viaggi oltre gli stretti di Gibilterra e dei
dei servizi radioelettrici terrestri inerenti alla sicurezza della navigazione marittima spetta al Ministero della marina mercantile, il quale, per lo
tramviarie in servizio pubblico o di linee automobilistiche o di navigazione marittima, od aerea, sovvenzionate dallo Stato, concernenti