E' punito con l'ammenda da lire ottocento a milleduecento chi omette di fare la dichiarazione prescritta dall'art. 56 nel termine stabilito, o
Il pagamento della multa o dell'ammenda non esime dallo obbligo del pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la merce oggetto del
Per qualunque violazione alle norme del presente testo unico per la quale non sia stabilita una sanzione speciale, si applica l'ammenda da lire
dell'ammenda, osservate, nel resto, le disposizioni della legge medesima.
l'ammenda non minore dell'intero ammontare dei diritti di confine dovuti per le merci trovate di qualità diversa dalla dichiarata e per le quantità eccedenti
Per le differenze di qualità o di quantità fra la dichiarazione e le merci destinate alla esportazione temporanea, si applica l'ammenda non minore
Se vi è una deficienza superiore al due per cento oltre il calo riconosciuto, si applica la pena dell'ammenda nella misura stabilita nel comma
l'ammenda da lire cinquemila a trentamila, sempreché il fatto non costituisca reato più grave.
alla pena dell'ammenda dal decimo allo intero ammontare dei diritti di confine.
dell'ammenda, la pena pecuniaria non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della somma anzidetta.
pena dell'ammenda da lire ottocento a lire diecimila, ovvero la pena pecuniaria nella stessa misura.
depositi di merci nelle zone di vigilanza, è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire ventimila.
E' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire ventimila il capitano di una nave di stazza netta superiore a duecento tonnellate, che non
l'ammenda non minore del doppio, né maggiore del decuplo dei diritti dovuti sulle merci trovate di qualità diversa.
laghi e nei fiumi compresi nelle zone di vigilanza, è punito con l'ammenda da lire mille a lire dodicimila.
inoltre l'ammenda non minore del doppio, né maggiore del decuplo dei diritti dovuti per la esportazione delle merci medesime.
spedizione ad altra Dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con l'ammenda da lire ottocento a
applica inoltre l'ammenda non minore del doppio, né maggiore del decuplo dei diritti dovuti per la esportazione delle merci medesime.
, sono tenute a far osservare ai loro dipendenti le disposizioni di questa legge, per la cui violazione è stabilita la pena dell'ammenda.
, lo speditore è soggetto alla pena dell'ammenda non inferiore al decimo e non superiore alla intera differenza dei diritti di confine.
dieci per cento o deficienze superiori al cinque per cento, la pena è dell'ammenda da lire mille a lire dodicimila.
l'ammenda non minore del doppio né maggiore del decuplo dei diritti dovuti sulle merci importate temporaneamente in luogo delle quali ne sono presentate
supera il cinque per cento, l'ammenda, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata in misura non minore dell'intero ammontare della
Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda è ammessa l'oblazione in sede amministrativa prima che sia iniziato il dibattimento
Chi non osserva tale obbligo è punito con l'ammenda da L. 10000 a L. 100000.
L'aggiunta nelle stampe e nei campioni di qualsiasi scritto non ammesso è punita con l'ammenda da L. 800 a L. 8000.
Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente art. 398 è punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 200000.
Il mittente è punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 80000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.
Gli editori ed amministratori, che dichiarino nella spedizione di stampe periodiche quantità inferiori alle vere, sono puniti con l'ammenda stabilita
Quando la contravvenzione è commessa da un agente addetto al servizio postale, nell'esercizio di esso, l'ammenda è aumentata di un terzo.
Nessuna impresa di trasporti può assumere l'appellativo di postale od altro equivalente. Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 8000 a L
Chiunque imbarca strumenti atti esclusivamente a spezzare o distruggere impianti sottomarini di telecomunicazioni è punito con l'ammenda da L. 40000
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo, è punito con la pena dell'ammenda sino a L. 400000.
I trasgressori del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 20000 a lire 80000 e con l'arresto fino ad un anno, separatamente o
l'ammenda da lire 20000 a lire 400000.
I contravventori a tale divieto sono puniti con l'ammenda eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura delle corrispondenze incluse, col
secondo comma del precedente art. 194, è punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave: 1) con l'ammenda da L. 10000 a L
punito con l'ammenda da lire 20000 a lire 200000.
delle poste e delle telecomunicazioni, è punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 100000.
grave, il trasgressore è punito con l'ammenda da L. 4000 a L. 200000.
intervenuti nello stesso trasporto la ammenda prevista dal precedente articolo 59.
l'ammenda da lire 10000 a lire 200000 se il fatto non costituisca reato più grave.
Salvo le eccezioni previste dall'art. 58, chiunque trasporti pacchi o colli senza averne ottenuta la concessione è punito con l'ammenda pari al
presente decreto è punito con l'ammenda eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura, col minimo di lire ottocento.
l'ammenda fino a lire 200000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.
denominazione, o altre pubblicazioni in contravvenzione alle disposizioni degli artt. 287 e 288, è punito con l'ammenda fino a lire 400000.
modalità diverse da quelle indicate negli atti di concessione, è punito con l'ammenda da L. 20000 a L. 200000.
decisione, di una somma non inferiore alla misura minima dell'ammenda preveduta per reato, oltre alle spese di notificazione ed altre eventualmente
concessionari senza il completo pagamento dei diritti dovuti, è punito con l'ammenda variabile da cinque a quindici volte l'ammontare dei diritti non pagati.
Le persone indicate nel comma precedente sono punite con l'ammenda da L. 40000 a L. 400000 se non danno notizia della rottura o del danneggiamento