Si osservano, in quanto siano applicabili le disposizioni del codice di procedura penale e della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relative alla citazione
Ai fini dell'applicazione dell'art. 9 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le persone rivestite dell'autorità o incaricate della direzione o vigilanza
L'oblazione ai sensi dell'art. 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è ammessa anche per le contravvenzioni, il cui massimo non supera lire
dell'art. 334 o per oblazione od a norma dell'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
vigilanza doganale terrestre, può procedersi a perquisizioni, verificazioni e ricerche, ai sensi degli articoli 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n
dell'art. 22, della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
. Le disposizioni degli articoli 335 e 336 sono, infine, stabilite in deroga degli articoli 13 e 46 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
oblazione od a norma dell'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, alla dogana