Art. 192.
articoli 191, 192 e 193.
mora calcolati secondo i criteri indicati negli articoli 191, 192 e 193, anche i diritti doganali dovuti a norma dell'art. 207.
condizione che il loro importo sia almeno pari a quello che sarebbe stato riscosso in applicazione degli articoli 191 e 192.
comunitario, siano importati definitivamente alle condizioni di cui agli articoli 191 e 192 purché i diritti dovuti siano stati determinati all'atto della
Art. 192.