Art. 186.
I prodotti ottenuti dai trattamenti predetti devono ricevere una delle destinazioni previste dall'art. 186 entro il termine di cui all'art. 179
all'art. 186, in sostituzione dei prodotti ottenuti o da ottenere dai trattamenti di cui all'art. 176.
; e) il termine entro il quale i prodotti ottenuti devono ricevere una delle destinazioni previste dall'art. 186; detto termine, salvo che non sia
Art. 186.
requisito della nazionalità italiana previsto dall'art. 186 del presente decreto a condizione di reciprocità da parte degli Stati esteri di