(Divieti di approdo e di sosta delle navi)
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guardia di finanza più vicino ovvero ai carabinieri o alla pubblica sicurezza, che devono attestare i tempi di sosta.
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fermarsi ed i presumibili tempi di sosta, che devono essere annotati sul documento di transito comunitario dall'ufficio doganale di passaggio.
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lettera a) dell'art. 252, possono essere consumate a bordo, in esenzione da diritti doganali, durante la sosta negli aeroporti predetti. Per le
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, a bordo delle navi in sosta nei porti, nelle rade e negli altri punti di approdo marittimi, lagunari, fluviali, dei laghi di confine e dei canali
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) sulle navi italiane militari e da diporto durante l'intero periodo di sosta; b) sulle navi italiane non comprese nella lettera a), nel periodo in cui si
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l'intero periodo di sosta; b) sugli aeromobili italiani non compresi nella lettera a), nel periodo in cui siano in disarmo ovvero nel periodo eccedente le
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delle navi mercantili, da pesca e da diporto, in sosta nelle acque dello Stato, o che siano in partenza, salvo per avviso o richiesta di soccorso in
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