Agli effetti doganali i prodotti del suolo, della pastorizia, dell'allevamento e delle attività estrattive ottenuti nei territori extradoganali
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(Importazione definitiva di prodotti ottenuti, già vincolati alla riesportazione)
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(Esito dei prodotti ottenuti dalle merci temporaneamente importate)
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(Distribuzione delle merci temporaneamente importate o dei prodotti ottenuti)
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Nei casi in cui l'importazione definitiva riguarda una frazione dei prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorché incompleti, previsti dall'art. 176, i
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(Agevolazioni per l'importazione definitiva di merci temporaneamente importate o dei prodotti ottenuti)
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I prodotti ottenuti dai trattamenti predetti devono ricevere una delle destinazioni previste dall'art. 186 entro il termine di cui all'art. 179
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ottenuti dai trattamenti, ancorché incompleti, previsti dall'art. 176, siano distrutti sotto vigilanza doganale.
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I prodotti ottenuti dai trattamenti di cui all'art. 176 devono essere riesportati, ovvero introdotti nei depositi doganali o in depositi franchi o in
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fiscali per l'immissione in consumo nel territorio doganale di prodotti ottenuti in territori extradoganali.
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, lettera e), l'importazione definitiva nello Stato, in tutto o in parte, delle merci temporaneamente importate o dei prodotti ottenuti dai trattamenti
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all'art. 186, in sostituzione dei prodotti ottenuti o da ottenere dai trattamenti di cui all'art. 176.
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Le merci temporaneamente importate ovvero i prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorché incompleti, ai quali le merci stesse sono state sottoposte
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lavorazione, dei coefficienti di rendimento, dei quantitativi di prodotti ottenuti e di altri elementi, riscontri tecnici presso i depositi o stabilimenti
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In deroga alle disposizioni dell'art. 191, può essere consentito che prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorché incompleti, previsti dall'art. 176
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Quando le circostanze lo giustificano, il capo della circoscrizione doganale può consentire che i prodotti ottenuti dai trattamenti previsti dall'art
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Tuttavia i prodotti ottenuti da trattamenti, ancorché incompleti, di merci temporaneamente importate da Paesi terzi alla Comunità economica europea
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merce; b) lo scopo per il quale viene effettuata la temporanea esportazione; c) il termine entro il quale i prodotti ottenuti devono essere
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; e) il termine entro il quale i prodotti ottenuti devono ricevere una delle destinazioni previste dall'art. 186; detto termine, salvo che non sia
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