Importazione definitiva
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Esportazione definitiva
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(Importazione definitiva parziale)
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(Condizioni per l'importazione definitiva)
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(Bolletta di importazione definitiva)
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(Autorizzazione alla esportazione definitiva)
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(Condizioni per l'importazione definitiva in casi particolari)
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Disposizioni generali sulla importazione definitiva.
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(Dichiarazione e bolletta di esportazione definitiva)
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(Importazione definitiva delle merci temporaneamente importate)
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(Importazione definitiva di prodotti ottenuti, già vincolati alla riesportazione)
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(Abbuoni e restituzioni per l'esportazione definitiva di merci temporaneamente esportate)
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(Importazione definitiva di merci sottoposte all'estero ad operazioni di perfezionamento)
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La dichiarazione delle merci destinate all'esportazione definitiva deve essere fatta per iscritto.
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(Agevolazioni per l'importazione definitiva di merci temporaneamente importate o dei prodotti ottenuti)
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Si intendono destinate al consumo entro il territorio doganale le merci estere dichiarate per l'importazione definitiva e si intendono destinate al
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Eseguito l'accertamento, liquidati e riscossi i diritti, è consegnata all'operatore la « bolletta di importazione definitiva ».
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(Rispedizione all'estero o distruzione sotto vigilanza doganale di merci relative ad operazioni di importazione definitiva non perfezionate)
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Per l'ammissione delle merci alla importazione definitiva deve essere presentata apposita dichiarazione, compilata a norma dell'art. 57.
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Le merci temporaneamente esportate possono godere, nei casi in cui ne viene autorizzata l'esportazione definitiva ai sensi del precedente articolo
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possono godere, nei casi in cui ne viene autorizzata l'importazione definitiva ai sensi dell'articolo 190, delle esenzioni o delle altre agevolazioni
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Prima della vendita, la dogana provvede alla stima definitiva delle merci, che costituirà il prezzo base.
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Per l'importazione definitiva consentita ai sensi del precedente articolo saranno pagati i diritti doganali che sarebbero stati dovuti sulle merci
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(Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana)
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Le destinazioni doganali sono le seguenti: 1. Per le merci estere: a) l'importazione definitiva; b) l'importazione temporanea e la successiva
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Per l'esportazione definitiva consentita ai sensi del primo comma saranno pagati i diritti doganali di esportazione che sarebbero stati eventualmente
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dalla dogana la dichiarazione di esportazione definitiva od altro documento equipollente. Le domande per ottenere la restituzione o l'abbuono devono
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definitiva.
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estere ed in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzate.
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) importazione definitiva; b) importazione temporanea; c) introduzione in magazzino doganale privato.
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, l'esportazione definitiva, in tutto o in parte, delle merci temporaneamente esportate.
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Eseguito l'accertamento, liquidati e riscossi i diritti dovuti, la dogana emette sempre la « bolletta di esportazione definitiva », nella quale
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Quando le merci introdotte nei depositi franchi e nei punti franchi vengono dichiarate per l'importazione definitiva, si applica, ai fini della
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riesportazione se esteri ovvero in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzati.
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definitiva relativa all'intera quantità di merce od al prodotto completo. In tal caso, lo sgravio od il rimborso è limitato alla differenza fra i diritti
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transito od in riesportazione, se esteri, ovvero in esportazione definitiva, se nazionali o nazionalizzati.
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bollette d'importazione definitiva, determina il tempo entro il quale le merci devono giungere alla dogana di destinazione.
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dichiarazione di importazione definitiva, qualora egli abbia già accertata l'esistenza o la sopravvenienza di una delle circostanze indicate nell'art. 135.
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Le merci estere per le quali sono state osservate le condizioni e formalità prescritte per l'importazione definitiva diconsi « nazionalizzate » e
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proprio di detto materiale, previsti rispettivamente per l'importazione definitiva o per l'esportazione definitiva e commisurati alla perdita di valore
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destinazione doganale diversa dalla importazione definitiva è tenuto a presentare, all'atto del perfezionamento della vendita, la relativa
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Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla
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caso di importazione definitiva delle merci stesse ed all'ammontare degli interessi di mora di cui all'art. 218, computati sulla base del termine
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, lettera e), l'importazione definitiva nello Stato, in tutto o in parte, delle merci temporaneamente importate o dei prodotti ottenuti dai trattamenti
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Divenuta la rettifica definitiva, la dogana procede al ricupero dei maggiori diritti dovuti dall'operatore ovvero promuovere d'ufficio la procedura
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definitiva di condanna alla pena della reclusione per un periodo superiore ad un anno e quando per qualsiasi reato sia stato emesso nei suoi confronti
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La procedura di cui agli articoli 232 e 233 è applicabile anche per le operazioni di importazione definitiva o temporanea di merci estratte da
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non siano dichiarate per l'importazione definitiva, possono essere poste nelle condizioni predette verso pagamento dei soli dazi doganali, prelievi
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entro trenta giorni al capo del compartimento doganale, che provvede in via definitiva.
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Importazione definitiva di materiali radioelettrici
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