Nei casi previsti negli articoli 310 e 313, si applica, in luogo dell'ammenda, la pena pecuniaria non minore del decimo e non maggiore dell'intero
diritto
Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.