Art. 300.
diritto
Le disposizioni degli articoli 293, 296, 297, 298, 300, 301, 329, 330 e 334 sono stabilite in deroga, rispettivamente, degli articoli 56, 99, 102
diritto
Art. 300.
diritto
Gli armatori delle navi da pesca di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate devono provvedere direttamente all'impianto, all'esercizio ed alla
diritto
impianti stessi, si applicano le norme di cui agli articoli 317, 364 e 372 del presente decreto, se trattasi di navi di stazza lorda non inferiore a 300
diritto