Art. 177.
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Le autorizzazioni di cui agli articoli 177 e 178 possono essere rilasciate soltanto alle persone fisiche e giuridiche stabilite nel territorio della
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all'art. 221 può ridurre o prorogare il periodo di validità di autorizzazioni già rilasciate ai sensi degli articoli 177 e 178.
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La dogana, con le modalità stabilite nell'autorizzazione di cui agli articoli 177 e 178, determina, sulla base delle condizioni reali in cui si
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previsto nel penultimo comma dell'art. 177; può, altresì, stabilire, anche in deroga ai divieti economici, elenchi di merci rientranti nelle disposizioni di
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rispetto alle esigenze degli acquirenti dei prodotti da ottenere; b) in ogni altro caso non rientrante nell'art. 177 o nella precedente lettera a).
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Nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 177 e 178 devono essere stabiliti: a) la quantità, la qualità, e l'origine della merce; b) lo
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Art. 177.
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