Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1973.
Le disposizioni del terzo e del quarto comma dello art. 82 valgono anche agli effetti del presente articolo.
Le dichiarazioni previste dal presente decreto devono essere sottoscritte dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale.
I pagamenti previsti nel presente articolo devono essere fatti all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nei modi indicati nel primo comma
presente articolo.
In caso di violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla irrogazione delle pene
Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non
numeri 1), 2) e 5) del secondo comma del presente articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E
Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del primo comma sono
i dati e le notizie di cui vengono a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri previsti dal presente decreto.
disposizioni del presente decreto.
, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre
I versamenti previsti dal presente decreto possono essere eseguiti, oltre che in contanti presso l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, mediante
Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, è l'ufficio
Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del
Stato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'art. 35 in allegato
dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici
registro tenuto in conformità all'art. 39 del presente decreto risultano consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di
alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono
presente decreto non contemplata espressamente.
disposizione del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute in più disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le
I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le sopratasse dovute ai sensi del presente decreto hanno privilegio generale sui beni
I registri previsti dal presente decreto devono essere numerati e bollati ai sensi dell'art. 2215 del codice civile, in esenzione dai tributi di
presente decreto. E' ammesso l'impiego di sistemi fotografici di conservazione secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria
Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto è punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all'accertamento, con la pena
sull'entrata, restano valide agli effetti delle registrazioni previste dal presente decreto fino a quando non sarà diversamente stabilito dal Ministero
, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni.
I contribuenti di cui all'art. 4 del presente decreto, che esercitano attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2195 e 2135 del codice
giusta apposito inventario, sottoscritto e presentato per la vidimazione entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, risultavano
stabilita dal secondo comma del presente articolo, l'imposta generale sull'entrata, l'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto
Agli effetti del presente articolo: a) si tiene conto dei beni acquisiti mediante permute e contratti di appalto o d'opera; b) si tiene conto dei
rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del
dell'imposta per l'anno solare successivo, salvo il disposto degli articoli 32 e 33 e ferme restando le altre disposizioni del presente decreto, sono
presente articolo, dall'ammontare desumibile dalle risultanze contabili e da ogni altro elemento probatorio.
presente legge costituzionale.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.