I residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente sono computati secondo il loro valore normale.
La disposizione del comma precedente non si applica per la cessione al prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di
dimostra nei modi indicati nel secondo e nel terzo comma, di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o di lavorazione o ad uno degli
registro tenuto in conformità all'art. 39 del presente decreto risultano consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di
dell'imposta relativa all'acquisto e alla importazione dei beni indicati nell'allegata tabella B è ammessa soltanto se la lavorazione, il commercio o
superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, di cui al decreto-legge 26 novembre 1954, n