Istituzione e decorrenza dell'imposta
L'imposta sul valore aggiunto è istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1973.
In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi di cui al secondo comma dell'art. 38, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo
richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi di cui al secondo comma dell'art. 38, con decorrenza dalla data del pagamento
decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno solare
, calcolati al saggio legale per i primi dodici mesi e al doppio del saggio legale per il tempo successivo, con decorrenza dal sessantesimo giorno
Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 cessano di avere applicazione: 1) l'imposta generale sull'entrata, la corrispondente imposta prevista nel primo