Istituzione e decorrenza dell'imposta
diritto
L'imposta sul valore aggiunto è istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1973.
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In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi di cui al secondo comma dell'art. 38, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo
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richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi di cui al secondo comma dell'art. 38, con decorrenza dalla data del pagamento
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decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno solare
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, calcolati al saggio legale per i primi dodici mesi e al doppio del saggio legale per il tempo successivo, con decorrenza dal sessantesimo giorno
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Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 cessano di avere applicazione: 1) l'imposta generale sull'entrata, la corrispondente imposta prevista nel primo
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