maggioranza degli elettori, votanti per le elezioni regionali, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni nei quali il referendum è stato indetto; altrimenti
sufficiente la maggioranza dei votanti.
Il Consiglio delibera a votazione palese con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica e a maggioranza dei votanti, salvo che non
Il programma è approvato a maggioranza dei votanti.
Nelle deliberazioni per le quali è richiesta la maggioranza dei votanti, quando la votazione avviene a scrutinio segreto, sono computate nel numero
Quando la votazione avviene a scrutinio palese, non sono computati nel numero globale dei votanti coloro che dichiarano di non partecipare alla
maggioranza assoluta dei votanti.
Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica ed a maggioranza dei votanti, salvo i casi per i quali il presente
scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti.
Qualora manchi la presenza dei due terzi dei Consiglieri o la lista non abbia conseguito la maggioranza assoluta dei votanti, l'elezione è rinviata
5. L'elenco dei deputati votanti con la indicazione del voto da ciascuno espresso viene pubblicato nel resoconto stenografico della seduta.
3. I segretari tengono nota dei votanti e di coloro che abbiano dichiarato di astenersi nel caso del terzo comma dell'articolo 46.
segreto ed a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa può essere presentata, da un presidente di gruppo o da dieci deputati
4. La controprova delle votazioni per alzata di mano può essere fatta mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'aula.
votanti e del voto da ciascuno espresso.
deponendo le palline stesse nelle apposite urne secondo le istruzioni per il voto date dal Presidente. I segretari tengono nota dei votanti.
2. Dopo la chiusura della votazione viene consegnato al Presidente, a cura dei segretari, l'elenco dei senatori votanti con l'indicazione del voto da