legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Le leggi regionali sono pubblicate entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il
Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla promulgazione ed
1. Le interpellanze sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate.
Le interrogazioni sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunciate.
5. Le disposizioni modificative ed aggiuntive al regolamento sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
a proposte della commissione delle Comunità europee pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità e in previsione dell'inserimento di
7. Il regolamento e le relative modificazioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Sono ugualmente pubblicate in appositi stampati le osservazioni e le proposte che il CNEL abbia inviato relativamente a disegni di legge all'esame
affari delle Comunità europee può disporre che, in relazione a proposte della commissione delle Comunità europee, pubblicate nella « Gazzetta