Le assemblee degli enti proponenti hanno facoltà di designare, complessivamente, con proprie deliberazioni, cinque loro componenti per illustrare il
) formulare pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica; 13) designare i tre delegati che partecipano alla elezione
) formulare voti e proposte di legge al Parlamento, nonché i pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione; 3) designare, nel proprio seno
, nonché i pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione; 3) designare, nel proprio seno, a norma del secondo comma dell'articolo 83 della
possono designare propri relatori di minoranza.
2. I gruppi composti da un numero di senatori inferiore a quello delle commissioni sono autorizzati a designare uno stesso senatore in due