Repubblica abbia rinviato la legge al Consiglio regionale, il Presidente della Giunta promulga la legge entro il quarantesimo giorno dalla avvenuta
diritto
La scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 127 della Costituzione, ove il Governo della Repubblica non abbia rinviato la legge al
diritto
rinviato la legge al Consiglio regionale.
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