Le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno fissato per l'udienza e presentare memorie fino a dieci giorni.
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L'amministrazione all'atto di costituirsi in giudizio, deve produrre il provvedimento impugnato nonché, anche in copie autentiche, gli atti e i
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interessate possono presentare memorie, fare istanze e produrre documenti. Può essere anche proposto ricorso incidentale secondo le norme degli articoli 37
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